Nei sinistri stradali, ove ricorrano determinate condizioni, la liquidazione del danno deve essere richiesta direttamente alla propria compagnia assicurativa, in base all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
La propria assicurazione provvede a liquidare il danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, per poi richiedere a quest’ultima un conguaglio forfettario, sulla base della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).
Quali sono i presupposti per l’applicabilità dell’indennizzo diretto?
1) Nel sinistro deve essersi verificato un urto tra due veicoli.
2) Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
3) Entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati.
4) Entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.
Quali danni possono essere risarciti?
1) I danni subiti dal veicolo assicurato.
2) I danni subiti alle cose trasportate e appartenenti al proprietario o al conducente.
3) Le lesioni “micropermanenti”, ossia quelle lesioni con un danno biologico (invalidità permanente) valutato sino al 9%.
Quando non può essere applicata la procedura di indennizzo diretto?
1) Nei sinistri senza urto tra veicoli.
2) Nei sinistri che coinvolgono altri veicoli responsabili.
3) Nei sinistri che avvengono con un veicolo straniero.
Quando non può applicarsi la procedura del risarcimento diretto, la richiesta risarcitoria dovrà essere formulata nei confronti della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, utilizzando la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.