09 Mar
09Mar

L’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni stabilisce i criteri per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, o anche micropermanenti, conseguenti alla circolazione stradale. 

Le lesioni micropermanenti sono quel tipo di lesioni dal quale deriva un'invalidità permanente compresa tra l’1 e i 9 punti e comportano il diritto al risarcimento del danno biologico subito, ossia il risarcimento alla "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". 

In tema di sinistri stradali, ora applicabile anche alle lesioni di lieve entità in tema di colpa media, liquidazione del risarcimento avviene attraverso l’uso di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. 

Gli importi indicati nella suddetta tabella vengono aggiornati annualmente. 

Sulla base delle seguenti tabelle, la liquidazione avviene: 

- a titolo di danno biologico permanente, con un importo crescente "in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità". 

Tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età. 

- a titolo di danno biologico temporaneo, con un importo di euro 46,88 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 

Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del dannopuò essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.