A seguito di una denuncia presentata da un’azienda concorrente, la Procura di Milano ha disposto il sequestro di un campione di 15 mascherine U-Mask e dei relativi filtri per essere analizzate in merito alla loro effettiva capacità di filtraggio.
L’azienda concorrente sostiene che il filtro removibile, garantito dalla U-Mask per una durata di 150-200 ore, in realtà assicurerebbe un filtraggio tra il 70% e l’80%, a differenza del 98-99% delleFfp3, come invece dichiarato dalla U-Mask.
La Procura di Milano ha quindi aperto un procedimento nei confronti di Betta Maggio, un atto dovuto, legale rappresentante della U-Earth Biotech, per l’ipotesi di frode in commercio.
La società ha precisato “tutta la documentazione tecnica relativa ai nostri dispositivi è stata a suo tempo inviata, come prescritto dalla legge, alle autorità competenti (ministero della Salute) che, preso atto della correttezza della documentazione accompagnatoria e delle prove tecniche effettuate, ne ha disposto l’approvazione e la registrazione come dispositivi medici di classe uno”.
(Fonte Il Corriere).
Per far fronte all’altissima richiesta dei dispositivi di protezione, il Governo ha consentito la produzione e la commercializzazione di mascherine in deroga alle vigenti disposizioni.
Tuttavia, coloro che intendono produrre e commercializzare mascherine e dispositivi di protezione devono comunque mettere in commercio prodotti conformi alla normativa comunitaria.
Difatti, la deroga attiene solo alla procedura e alla relativa tempistica per ottenere la valutazione della conformità e non riguarda invece gli standard di qualità del prodotto che deve essere, sempre e comunque, corrispondente alla normativa comunitaria vigente.
La procedura in deroga consente di ottenere la validazione con più velocità ed in particolare, chi vuole produrre, commercializzare o importare mascherine dovrà:
per i DPI (Dispositivi di protezione) fornire e trasmettere all’INAIL, per ottenere l’autorizzazione, l’autocertificazione e altri elementi utili per la validazione. L’INAIL provvede entro 3 giorni.
per le MASCHERINE CHIRURGICHE: fornire e trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità un’autocertificazione e ogni elemento utile alla validazione. L’Istituto provvede entro tre giorni.
L’emergenza sanitaria Coronavirus ha incrementato esponenzialmente la produzione, la commercializzazione e l’importazione di mascherine.
Non sono stati rari i casi in cui sono stati messi in commercio dispositivi di protezione del tutto privi delle caratteristiche promesse e garantite.
In tal caso l’ipotesi delittuosa è quella prevista dall’art. 515 c.p. ossia la frode nell’esercizio del commercio.
In particolare, l’art. 515 c.p. punisce, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 colui che, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita.
La norma vuole tutelare il rapporto negoziale tra il venditore e l'acquirente e più in generale la buona fede negli scambi commerciali.
L'oggetto materiale del reato è costituito dalla vendita di un prodotto che risulta essere invece diverso da quanto dichiarato.
Nel caso U-MASK, al momento solo sotto inchiesta, si vuole accertare se effettivamente le mascherine messe in commercio assicurano il filtraggio promesso e garantito dall’azienda, ossia un filtraggio pari al 98-99% di una Ffp3.