28 Jan
28Jan

Le Compagnie di assicurazioni hanno l’obbligo di rispettare precisi termini per formulare un’offerta di risarcimento, o comunicare i motivi del diniego, in caso di danni derivanti da un sinistro stradale. 

Tali termini variano a seconda della tipologia del danno subito.

Nel caso in cui un soggetto abbia subito un danno biologico, il termine che incombe in capo all’assicurazione per la formulazione dell’offerta è di 90 giorni.

Tuttavia, i danni fisici, per poter essere quantificati e risarciti, devono essersi stabilizzati, ossia è necessario che il soggetto sia “clinicamente guarito”.

Naturalmente i tempi per la “guarigione clinica” variano a seconda dell’entità delle lesioni subite. 

Pertanto è dalla guarigione e dalla trasmissione alla compagnia di assicurazione del certificato di “avvenuta guarigione” che decorrono i 90 giorni per la formulazione dell’offerta. 

La Compagnia inviterà il danneggiato a visita medico-legale presso un proprio medico fiduciario, con il fine di valutare l’entità del danno biologico, necessario ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria. 

Difatti l’art. 148, comma 2, del Codice delle Assicurazioni recita:

 “L'obbligo di  proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche peri sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. 

La richiesta dirisarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con lemodalità indicate al comma. 

La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento edella valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medicacomprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato difamiglia della vittima.

L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.

Nel caso in cui la Compagnia non dovesse rispettare il termine sopra indicato e quindi non formula un’offerta congrua e motivata di risarcimento del danno, ovvero non indica i motivi per i quali non ritiene di risarcire il danno subito nell’incidente stradale, il danneggiato può intraprendere un’azione legale.

Inoltre, quando le Compagnie non rispettano i termini stabiliti, possono essere sanzionate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), organo preposto al controllo sul comportamento delle Assicurazioni.

L’IVASS può irrogare delle vere e proprie sanzioni.

Per proporre ricorsi all’IVASS il danneggiato deve prima trasmettere un reclamo alla propria Compagnia, che deve darne riscontro entro 45 giorni.

Decorso il suddetto termine, in caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, il danneggiato può presentare ricorso all’IVASS.

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