18 Jan
18Jan

Alle porte di Milano, a Corsico, a seguito dello scontro tra due veicoli, è morto un uomo di 60 anni e rimasta gravemente ferita la moglie di 58 anni. 

I coniugi stavano tornando verso la propria abitazione dopo aver festeggiato il compleanno del nipote, quando il conducente dell’altro veicolo non ha rispettato uno stop e, guidando a velocità elevata, ha travolto in pieno l’auto della coppia, per poi darsi alla fuga e non prestare alcun soccorso.

Poche ore dopo il pirata della strada si è presentato alle autorità per costituirsi. 

Il figlio delle vittime subito dopo l’indicente aveva dichiarato sui social network: “Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi troverò”. “Ha preso in pieno l’auto dei miei genitori a una velocità folle senza rispettare le segnaletiche, uccidendo mio papa. Mia mamma è in gravi condizioni, ma la cosa ancora più disumana è che è scappato via insieme al suo amico abbandonando la sua auto li senza chiamare i soccorsi”. 

(Fonte IlCorriere)

Il Codice della Strada disciplina il comportamento che deve essere adottato in caso di sinistro stradale. 

Nello specifico, l’art. 189 del Codice della Strada indica diverse condotte da adottare in seguito al coinvolgimento in un sinistro stradale e stabilisce gli obblighi che sussistono in capo ai conducenti. 

OBBLIGO DI FERMARSI DOPO UN INCIDENTE SENZA FERITI. 

La condotta di chi non ottempera all’obbligo di fermarsi dopo un incidente senza feriti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 296 a 1.184 euro. 

OBBLIGO DI FERMARSI DOPO UN INCIDENTE CON FERITI (REATO DI FUGA).

La condotta di chi non ottempera all’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con feriti è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Il reato di fuga si configura quando il conducente si allontana o si ferma sul posto per un lasso di tempo insufficiente a consentire la propria identificazione e quella del proprio veicolo, senza che sia effettivamente necessario un concreto bisogno da parte della persona rimasta ferita. 

OBBLIGO DI FERMARSI E PRESTARE ASSISTENZA (OMISSIONE DI SOCCORSO). 

La condotta di chi non presta i soccorsi dopo un sinistro stradale con feriti è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni. Nel reato di omissione di soccorso il soggetto ferito deve trovarsi in una condizione di bisogno effettivo e, pertanto, non risulta configurabile quando vi sia assenza di lesioni o quando la vittima sia già stata soccorsa da altri. 

OBBLIGO DI FORNIRE LE PROPRIE GENERALITA’.

In tutti i sinistri stradali, sia con soli danni alle cose o con feriti, i conducenti sono obbligati a fornire le proprie generalità e le informazioni utili alle persone danneggiate anche ai fini risarcitori. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa. 

FUGA, OMISSIONE DI SOCCORSO E OMICIDIO STRADALE. 

In caso di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., si precisa che l’art. 589 ter c.p. prevede una circostanza aggravante specifica che si configura proprio in caso di fuga del conducente. 

In particolare, se dal sinistro stradale deriva la morte di una persona e se il conducente fugge, omettendo di prestare soccorso, la circostanza aggravante specifica prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

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