23 Sep
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La condotta di chi pubblica o diffonde sui social network commenti offensivi o comunque che colpiscono l’immagine o la reputazione di una persona può integrare il reato di DIFFAMAZIONE AGGRAVATA.

La diffamazione aggravata prevista e punita dall’art. 595, comma 3, del codice penale è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a euro 516 euro.

Il Decreto Legislativo 70/2003 prevede che il fornitore del servizio internet è tenuto ad informare le Autorità competenti e a condividere le informazioni utili per l’identificazione dell’autore.

Inoltre il fornitore ha il dovere di rimuovere il contenuto in quanto titolare del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 4) nonché responsabile per la mancata rimozione (D.Lgs. 70/2003, art. 16).

L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo di una singola pagina telematica o di un intero sito web, per mezzo dei quali è stata commessa la diffamazione.

Il sequestro avviene attraverso l’imposizione al fornitore del servizio internet dell’oscuramento della pagina, o del sito, o con l’impedimento dell’accesso agli utenti.
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